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Il regime fiscale degli omaggi - Imposte sui redditi, IRAP e IVA

La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festività e ricorrenze. Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

Con il DL 18 . 10 .202 3 n. 145 (cd DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla GU 18 . 10 .202 3 n. 244 , sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia economica e fiscale e di tutela del lavoro. Il DL 145/202 3 è entrato in vigore il 19 . 10 .2023 , giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Il DL 145/202 3 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni .

Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024

A partire dal prossimo anno termina il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario: dal 1° gennaio sarà obbligatorio emettere le fatture in formato elettronico per tutte le operazioni attive effettuate (fatture di vendita).

RAPPORTI DI AGENZIA: DISCIPLINA ENASARCO CONFERMATA PER L’ANNO 2023

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, per il 2023, come avvenuto già per il 2021 e per il 2022, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali. Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

INCREMENTATA DAL 1° GENNAIO 2023 LA MISURA DEL TASSO LEGALE

Con il D.M. del 13 dicembre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che: “la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ. è fissata al 5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023”. Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.