L’obbligo di comunicare la PEC degli amministratori attiene a tutte le
società con esclusione di quelle cui non è consentito svolgere attività
commerciali, quali:
·
la società semplice, con la sola eccezione delle
società semplici che esercitino l’attività agricola;
·
le società di mutuo soccorso;
·
i consorzi, anche con attività esterna;
·
le società consortili, in quanto svolgono un’attività
sociale volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese
appartenenti agli imprenditori istituenti.
Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica (cfr. la nota MIMIT 12.3.2025 n. 43836).