È stata depositata dal Ministero dell’Economia e delle
finanze la riformulazione dell’emendamento Romeo al DL 155/2024 (c.d.
DL “fiscale” collegato alla legge di bilancio 2025), che prevedrebbe, per i
titolari di partita IVA, la rateizzazione, da gennaio a maggio
2025, della seconda o unica rata degli acconti d’imposta.
Stando alle notizie filtrate, nel testo della modifica il rinvio sarebbe
limitato ai soggetti con ricavi fino a 170 mila euro.
In attesa della versione definitiva dell’emendamento,
restano confermate le regole ordinarie per cui chi, nel 2024, si aspetta
una riduzione del reddito o della base imponibile IRAP (o
anche maggiori oneri deducibili o detraibili e/o maggiori crediti d’imposta
spettanti), può diminuire, anche fino ad annullare, il versamento degli
acconti, sulla base del c.d. “metodo previsionale”, invece di utilizzare il
riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (c.d. “metodo storico”).
Ovviamente, l’esercizio della facoltà di riduzione deve
tenere conto del fatto che il reddito per il periodo d’imposta 2024, rispetto a
quello del periodo precedente, è influenzato dall’applicabilità al medesimo di
modifiche della disciplina fiscale. Al riguardo, non è sufficiente considerare
le disposizioni che comportano un vantaggio per il
contribuente, in quanto tali novità possono essere “controbilanciate” (in tutto
o in parte) da modifiche “peggiorative” che rilevano ai fini della
determinazione dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2024.
Se si opta per tale criterio di calcolo, occorre
innanzitutto tenere presenti le disposizioni che, per espressa previsione di
legge, non possono essere considerate.
Ad esempio, l’art. 7 comma 4 del DLgs. 216/2023 stabilisce che,
nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i
soggetti “solari”), non si tiene conto della super deduzione per nuove
assunzioni, introdotta dall’art. 4 del DLgs. 216/2023 e dal
DM 25 giugno 2024.
Pertanto, se l’acconto IRPEF/IRES relativo al 2024 è
calcolato con il previsionale, le imposte presunte per tale periodo d’imposta,
base di computo dell’acconto, devono essere determinate come se la super
deduzione non fosse applicata.
Nessun effetto, invece, esplica tale disposizione nel caso di utilizzo del
criterio storico, atteso che la base di riferimento non sarebbe comunque
influenzata dall’agevolazione in questione, inapplicabile al 2023.
Un altro caso riguarda i soggetti che effettuano il noleggio
occasionale di navi e imbarcazioni da diporto e assoggettano i
proventi derivanti da tale attività all’imposta sostitutiva IRPEF/IRES del 20%
prevista dall’art. 49-bis del DLgs. 171/2005. Tali soggetti
devono determinare l’acconto IRPEF/IRES relativo al 2024 senza tenere conto del
regime agevolato.
Pertanto, se si intende adoperare il metodo previsionale e il regime
agevolativo è applicato nel 2024, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2024 va
calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i
proventi che saranno poi assoggettati, nel modello REDDITI 2025, a imposta
sostitutiva.
Passando ora all’esame delle disposizioni rilevanti, se si
eccettua l’ipotesi già esaminata degli effetti delle modifiche delle aliquote,
degli scaglioni e delle detrazioni IRPEF (si veda “La riduzione IRPEF per il
2024 complica il calcolo dell’acconto” del 21 ottobre 2024), i soggetti
imprenditori devono tenere conto, tra l’altro dell’abrogazione dell’ACE (ex art.
5 del DLgs. 216/2023), ferma restando la possibilità di utilizzare le
eccedenze rilevate al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023,
senza limitazioni di carattere temporale.
Nel caso di applicazione del regime CFC, bisogna
considerare la modifica dei criteri di determinazione del livello di tassazione del
soggetto controllato estero (ai sensi dell’art. 3 del DLgs.
209/2023).
Ancora, se nel 2024 è applicato il regime fiscale
agevolato per l’imprenditoria agricola giovanile (ex art. 4 della L.
36/2024), l’IRPEF/IRES presunta 2024, base di computo dell’acconto determinato
con il criterio previsionale, deve essere calcolata senza
considerare il reddito assoggettato a imposta sostitutiva.
Per i soggetti IRPEF non titolari di reddito
d’impresa, occorre invece tenere presenti, tra le altre:
- le detrazioni d’imposta per gli interventi di recupero edilizio e
di riqualificazione energetica, con riferimento alle quali rilevano
le rate di competenza del 2024 delle detrazioni spettanti sulle spese sostenute
nel 2024 e negli anni passati;
- l’ulteriore incremento, in capo ai dipendenti, della soglia di non
imponibilità dei fringe benefit (ex art. 1 commi
16 - 17 della L. 213/2023);
- la rilevanza delle plusvalenze da cessione di fabbricati oggetto di
interventi con superbonus (ex art. 1 commi
64 - 66 della L. 213/2023);
- le nuove modalità impositive della costituzione di diritti reali di godimento
(ex art. 1 comma 92 lett. a) e b) della L. 213/2023).