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APPROVAZIONE DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA 2 ACCONTO SOLO PARTE IRPEF PER PERSONE FISICHE CON RICAVI INFERIORI A 170.000 EURO.

L’art. 7-quater del DL 155/2024, il cui Ddl. di conversione è stato approvato ieri in prima lettura dal Senato, rinvia al 16 gennaio 2025 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, come anticipato dal MEF con il comunicato n. 136 diffuso il 27 novembre 2024. Di fatto la norma entrerà in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale MA POSSIAMO DI FATTO APPLICARE COME DEFINITIVA LA MODIFICA DELLA NORMATIVA

Versamenti rateizzabili in 5 tranches.

Anziché in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2025, il versamento potrà essere eseguito in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ogni mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile) ex artt. 20 comma 2 del DLgs. 241/97 e 5 comma 1 del DM 21 maggio 2009.

Per chi volesse pagare in unica soluzione vale f24 già a vostre mani MA SOLO PER LA SEZIONE ERARIO, per chi invece intendesse avvalersi della rateazione lo Studio potrà elaborare gli f24 con ravvedimento da Gennaio 2025.

Cortesemente vi chiediamo di inviarci un eml ad inizio Gennaio.

Come lo scorso anno, rimangono esclusi dalla proroga: i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti); i premi assicurativi INAIL.

 

La disposizione ricalca quella contenuta nell’art. 4 del DL 145/2023, per cui, nel delineare l’ambito applicativo della proroga, si ritiene di poter fare riferimento ai chiarimenti di fonte ufficiale a suo tempo resi (in primis, dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023).

In particolare, il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro (indicati nel modello REDDITI PF 2024). Deve trattarsi, in pratica, di contribuenti che, nel 2023, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Dal beneficio sono quindi esclusi:
- le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli 
artt. 5115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2023, § 1.2);
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Sotto il profilo oggettivo, l’emendamento richiama l’acconto “dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”.
In assenza di ulteriori indicazioni, si ritiene che, come lo scorso anno, rientrino nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti in possesso dei suddetti requisiti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.

Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi:
- l’imposta sostitutiva per il 
regime di vantaggio;
- l’imposta sostitutiva per il 
regime forfetario;
- la 
cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
- le imposte patrimoniali (
IVIEIVAFE e IVCA);
- l’
imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
- la c.d. “
tassa etica”.
Tutte le citate imposte sono, infatti, liquidate nel modello REDDITI.

Per lo stesso motivo, dovrebbe rientrare nella proroga anche la maggiorazione degli acconti d’imposta al cui pagamento sono tenuti gli aderenti al concordato preventivo biennale (ex artt. 20 comma 2 lett. a) e 31 comma 2 lett. a) del DLgs. 13/2024).

In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, occorre fare riferimento:
- ai ricavi, per gli imprenditori;
- ai compensi, per i lavoratori autonomi.

Per il primo punto, rilevano i ricavi ex art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2023. Tale circostanza comporta che occorre fare riferimento a tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR, ossia cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto dell’attività d’impresa, contributi in conto esercizio, e così via (circ. n. 31/2023, § 2). Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).

Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate. Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.

Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro deve intendersi riferito al volume d’affari, risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2024.

Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2023, tenendo conto sia delle operazioni certificate tramite fattura, sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

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