Per i lavori edili avviati
dal 28/05/2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, di importo superiore a
70.000,00 euro, l’art.4 del DL 13/2022, inserendo il co. 43-bis all’art 1 della
L 234/2021, dispone che la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta
solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore
edile, nazionale e territoriali.
I lavori edili devono
essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, al fine di poter fruire dei seguenti benefici fiscali:
· Art. 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con
superbonus al 110%)
· Art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere architettoniche
75%)
· Art. 120 del DL 34/2020 (credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro)
· Art. 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del
credito e sconto in fattura)
·
Art. 1 co.12 della L. 205/2017
(c.d. “bonus verde”)
· Art. 16 co.2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”)
· Art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus
facciate”).
Per beneficiare delle suddette
agevolazioni, il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro
deve essere:
· indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente,
il contratto di appalto);
· riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori.
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche l’osservanza del nuovo requisito riguardante l’indicazione del CCNL.
Lavori edili avviati dal 28/05/2022 |
|
Nessun
adempimento con riguardo all’indicazione del CCNL |
(ove
siano di importo superiore a 70.000,00 euro e rientrino tra gli interventi
di cui all’allegato X del Dlgs 81/2008) Indicazione
dell’applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte del datore
di lavoro: ·
nell’atto
di affidamento dei lavori; ·
nelle
fatture |
Nessun
controllo richiesto con riguardo all’indicazione del CCNL |
Per il rilascio del visto di conformità
il Professionista deve verificare che i contratti collettivi applicati dal datore
siano indicati: ·
nell’atto
di affidamento dei lavori; ·
nelle
fatture |
Ai
sensi dell’allegato X del DLgs. 81/2008 i lavori edili sono: “1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2.
Sono, inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed l montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.” |