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Lavori edili dal 28.05.2022 obbligo dell’indicazione del CCNL nell’atto di affidamento dei lavori edili e nelle fatture

Per i lavori edili avviati dal 28/05/2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000,00 euro, l’art.4 del DL 13/2022, inserendo il co. 43-bis all’art 1 della L 234/2021, dispone che la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.

I lavori edili devono essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, al fine di poter fruire dei seguenti benefici fiscali:

·     Art. 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con superbonus al 110%)

·     Art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere architettoniche 75%)

·     Art. 120 del DL 34/2020 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro)

·     Art. 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del credito e sconto in fattura)

·     Art. 1 co.12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”)

·     Art. 16 co.2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”)

·     Art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”).

 

Per beneficiare delle suddette agevolazioni, il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro deve essere:

·     indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente, il contratto di appalto);

·     riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

 

Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche l’osservanza del nuovo requisito riguardante l’indicazione del CCNL.

Lavori edili avviati entro il 27/05/2022

Lavori edili avviati dal 28/05/2022

Nessun adempimento con riguardo all’indicazione del CCNL

(ove siano di importo superiore a 70.000,00 euro e rientrino tra gli interventi di cui all’allegato X del Dlgs 81/2008)

Indicazione dell’applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte del datore di lavoro:

·         nell’atto di affidamento dei lavori;

·         nelle fatture

Nessun controllo richiesto con riguardo all’indicazione del CCNL

Per il rilascio del visto di conformità il Professionista deve verificare che i contratti collettivi applicati dal datore siano indicati:

·         nell’atto di affidamento dei lavori;

·         nelle fatture

Ai sensi dell’allegato X del DLgs. 81/2008 i lavori edili sono:

“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed l montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

 

 

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