Per i lavori edili avviati
dal 28/05/2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, di importo superiore a
70.000,00 euro, l’art.4 del DL 13/2022, inserendo il co. 43-bis all’art 1 della
L 234/2021, dispone che la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta
solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore
edile, nazionale e territoriali.
I lavori edili devono
essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, al fine di poter fruire dei seguenti benefici fiscali:
· Art. 119 del DL 34/2020 (interventi agevolati con
superbonus al 110%)
· Art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere architettoniche
75%)
· Art. 120 del DL 34/2020 (credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro)
· Art. 121 del DL 34/2020 (opzione di cessione del
credito e sconto in fattura)
·
Art. 1 co.12 della L. 205/2017
(c.d. “bonus verde”)
· Art. 16 co.2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”)
· Art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus
facciate”).
Per beneficiare delle suddette
agevolazioni, il contratto collettivo che viene applicato dal datore di lavoro
deve essere:
· indicato nell’atto di affidamento dei lavori (tipicamente,
il contratto di appalto);
· riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori.
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche l’osservanza del nuovo requisito riguardante l’indicazione del CCNL.
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Lavori edili avviati dal 28/05/2022 |
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Nessun
adempimento con riguardo all’indicazione del CCNL |
(ove
siano di importo superiore a 70.000,00 euro e rientrino tra gli interventi
di cui all’allegato X del Dlgs 81/2008) Indicazione
dell’applicazione dei contratti collettivi del settore edile da parte del datore
di lavoro: ·
nell’atto
di affidamento dei lavori; ·
nelle
fatture |
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Nessun
controllo richiesto con riguardo all’indicazione del CCNL |
Per il rilascio del visto di conformità
il Professionista deve verificare che i contratti collettivi applicati dal datore
siano indicati: ·
nell’atto
di affidamento dei lavori; ·
nelle
fatture |
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Ai
sensi dell’allegato X del DLgs. 81/2008 i lavori edili sono: “1.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il
rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2.
Sono, inoltre lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi,
ed l montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.” |
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