In alternativa alla fruizione nella dichiarazione dei redditi delle detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES, l’art. 121 del DL 34/2020 prevede due ulteriori modalità di fruizione del beneficio:
· il c.d. “sconto sul corrispettivo”;
· la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione.
Per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020), infatti, il citato art. 121 ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito,
aprendo altresì alla generalità dei soggetti terzi (ivi inclusi banche e altri intermediari finanziari) la possibilità di acquisire i crediti d’imposta (la proroga delle opzioni alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 è prevista dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021).
Nuovo provvedimento attuativo
Le modalità di esercizio delle suddette opzioni sono state definite, da ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, con il quale è stato altresì approvato un nuovo modello di comunicazione, unitamente alle istruzioni, che è utilizzabile dal 4.2.2022.