Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato aumentato dall’1,25% al 5% in ragione d’anno.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.
Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
· allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
· allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
· allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
· allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
· allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
· allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
· all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022;
· al 5%, dall’1.1.2023 fino al giorno di versamento compreso.
Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2022, che verrà effettuato il 17.2.2023, comporta l’applicazione del tasso legale:
· dell’1,25%, per il periodo 1.12.2022 - 31.12.2022;
· del 5%, per il periodo 1.1.2023 - 17.2.2023.
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