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EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI E VERSAMENTO DELLE RI­TENUTE NON OPERATE - ULTERIORE RATEIZZAZION

Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:

·     i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contri­buti previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;

·     il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

 

Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.

 

In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.

2.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di san­­zioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:

·     in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;

·     oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. 

 

Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un mas­simo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento del­la prima rata entro il 16.1.2021.

 

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, se­condo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

 



Circolare esplicativa novità decreto legge 104/2020 cosiddetto decreto agosto.

In particolare si evidenzia la possibile dilazione dei pagamenti sospesi dal primo decreto cura Italia.

Qualora interessati alla maggior dilazione vogliate prendere contatti con lo studio.



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