Con l’art. 97 del DL 104/2020 viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente:
· i versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL, che erano stati sospesi;
· il versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.
Le nuove modalità, più favorevoli, sono alternative a quelle che erano state previste dagli artt. 126 e 127 del DL 34/2020.
In ogni caso non si procede al rimborso di quanto già versato.
2.1 EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei suddetti versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, possono quindi effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:
· in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;
· oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del citato DL 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 16.9.2020; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.
Circolare esplicativa novità decreto legge 104/2020 cosiddetto decreto agosto.
In particolare si evidenzia la possibile dilazione dei pagamenti sospesi dal primo decreto cura Italia.
Qualora interessati alla maggior dilazione vogliate prendere contatti con lo studio.