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AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS COVID-19: PIEMONTE E LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE

Vi elenchiamo di seguito le principali misura da adottare:


AREA ARANCIONE – SCENARIO DI TIPO 3 – ELEVATA GRAVITA’

SPOSTAMENTI. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

RISTORAZIONE. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

 

ATTIVITA’ COMMERCIALI. Possono riprende la propria operatività tutte le attività commerciali e i servizi alla persona, anche i centri estetici, a condizione che sia assicurato il pieno rispetto dei protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all'aperto.

Tutti i locali dovranno predisporre un’adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all’interno del locale.

 

Rimangono sospese le attività di teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).

In particolare Vi segnaliamo un’ordinanza della Regione Piemonte, in allegato, che dispone tutte le misure necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali, nel rigoroso rispetto dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”.

Inoltre, con l’entrata in zona arancione accanto alle linee guida nazionali, la Regione Piemonte ha introdotto, in collaborazione con esperti, epidemiologi, associazioni di categoria, Prefetture ed enti locali, alcune regole di comportamento fra cui:

  Possibilità di fruire degli orari di apertura estesi fino alle 22;

  • _ I centri commerciali e gli outlet durante l’apertura settimanale dovranno misurare la temperatura all’ingresso e garantire il controllo costante sul numero massimo di persone presenti dentro gli spazi;
  • _ In collaborazione con i Comuni e la Polizia municipale verranno anche intensificati i presidi nei mercati per evitare il verificarsi di assembramenti o sovraffollamenti;
  • _ Tutti i locali dovranno predisporre un’adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo di persone possibili all’interno del locale: per quelli fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili. Sono consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali App o siti web, per ridurre la gestione delle code.


Per tutte le attività operative, Vi ricordiamo, come disciplinato all’art. 4 del suddetto Decreto:

“Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.”

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