Vi elenchiamo di seguito le principali misura da adottare:
AREA ARANCIONE – SCENARIO
DI TIPO 3 – ELEVATA GRAVITA’
SPOSTAMENTI. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono
vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre
Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative,
situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o
usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare
all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti
vendita nel proprio Comune).
Sono
consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando
prevista.
È sempre
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
RISTORAZIONE. I
ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e
gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. Non
sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei
locali.
ATTIVITA’
COMMERCIALI. Possono riprende la propria operatività tutte le attività
commerciali e i servizi alla persona, anche i centri estetici, a condizione che sia assicurato il pieno rispetto dei
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19.
Nelle
giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei
centri commerciali (ad eccezione di
farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari,
tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati
all'aperto.
Tutti i
locali dovranno predisporre un’adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero massimo
di persone possibili all’interno del locale.
Rimangono
sospese le attività di teatri,
cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle
tabaccherie).
In particolare Vi segnaliamo un’ordinanza
della Regione Piemonte, in allegato, che dispone tutte le misure
necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali, nel rigoroso rispetto
dell’articolo 1, comma 9, lettera ff, e dell’allegato 10 del D.P.C.M. del 3
novembre 2020, delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al
dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti” contenute
nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative”.
Inoltre,
con l’entrata in zona arancione accanto alle linee guida nazionali, la
Regione Piemonte ha introdotto, in collaborazione con esperti,
epidemiologi, associazioni di categoria, Prefetture ed enti locali,
alcune regole di comportamento fra cui:
- _ I centri commerciali e gli outlet durante
l’apertura settimanale dovranno misurare la temperatura
all’ingresso e garantire il controllo costante sul numero
massimo di persone presenti dentro gli spazi;
- _ In collaborazione con i Comuni e la Polizia municipale
verranno anche intensificati i presidi nei mercati per evitare il
verificarsi di assembramenti o sovraffollamenti;
- _ Tutti i locali dovranno
predisporre un’adeguata cartellonistica, ben visibile dall’esterno, indicante il numero
massimo di persone possibili all’interno del locale: per quelli
fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre
a un massimo di due operatori. Per locali di dimensione superiori
l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili. Sono
consigliate prenotazioni tramite telefono, programmi digitali, quali App o
siti web, per ridurre la gestione delle code.
Per tutte le attività operative, Vi ricordiamo, come disciplinato all’art.
4 del suddetto Decreto:
“Sull'intero territorio
nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali,
di cui all'allegato 13, e il protocollo
condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo
2020, di cui all'allegato 14.”