Nei provvedimenti legislativi emanati
per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della
pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto
importanti riflessi sull’attività di riscossione.
La Legge di conversione del “Decreto
Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della
“Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato,
tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in
scadenza negli anni 2020 e 2021.
In particolare, i contribuenti che non
hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della
“Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
·
il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza
nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Rottamazione UE”;
·
il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza
nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e
“Rottamazione UE”.
Inoltre, per le rate in scadenza
nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”), la
Legge di conversione del “Decreto Sostegni-Ter” stabilisce che il pagamento è
considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione
agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.
Per il pagamento entro questi nuovi
termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma
14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Il provvedimento normativo ha, altresì,
stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già
avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle
rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.
Scopri di più nella pagina dedicata alla
"Legge n. 25/2022"
Il "Decreto Milleproroghe 2022"
Il Decreto legge n. 228/2021, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha previsto
importanti novità in materia di rateizzazione.
I contribuenti con piani di
rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (8
marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro
il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute
del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di
accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai
piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque
rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n.
602/1973).
l Decreto legge n. 228/2021, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, ha introdotto un' importante
novità in materia di rateizzazione.
In particolare, i contribuenti con piani
di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono
presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme
ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di
saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di
accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai
piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque
rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n.
602/1973).
Se vuoi sapere come rateizzare il tuo
debito, consulta la sezione dedicata nell’agenzia della
riscossione del proprio cassetto fiscale.
* Il periodo di sospensione
decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data,
avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della
cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).