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La Legge n. 25/2022 - Il "Decreto Milleproroghe 2022"

Nei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono contenute diverse misure che hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.

La Legge n. 25/2022

 

La Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:

·         il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;

·         il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.

Inoltre, per le rate in scadenza nell’anno 2022 (“Rottamazione-ter” e “Rottamazione UE”)la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-Ter” stabilisce che il pagamento è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia della “Definizione agevolata” se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.

Scopri di più nella pagina dedicata alla "Legge n. 25/2022"

Il "Decreto Milleproroghe 2022"

 

Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha previsto importanti novità in materia di rateizzazione.

I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).

"Decreto Milleproroghe 2022"

l Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, ha introdotto un' importante novità in materia di rateizzazione.

In particolare, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020*), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive (ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973).

Se vuoi sapere come rateizzare il tuo debito, consulta la sezione dedicata nell’agenzia della riscossione del proprio cassetto fiscale.

 * Il periodo di sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

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